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BONUS PRIMA CASA GIOVANI: IL DECRETO LEGGE N.73

Bonus prima casa giovani under 36, la misura è inserita nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 del decreto Sostegni bis. Tra le novità ci sono l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito d'imposta per gli acquisti assoggettati ad IVA e la cancellazione dell'imposta sostitutiva per i mutui.

BONUS PRIMA CASA GIOVANI: IL DECRETO LEGGE N.73

È stato approvato il Decreto Legge 25 Maggio 2021 n.73  “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, al cui interno trova spazio anche l’agevolazione sull’acquisto prima casa destinata agli under 36.

La normativa introdotta prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria per l’acquisto di prima casa da parte di soggetti non ancora giunti al trentaseiesimo anno di età al momento del rogito.

L’art. 64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni-bis, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, contiene una serie di disposizioni volte ad agevolare, fino al 30 giugno 2022, l’accesso alla casa da parte dei giovani under 36, sia mediante elevazione della garanzia concedibile dal Fondo per i mutui, di cui all’art. 1, co. 48, lett. c), legge n. 147/2013, sia mediante abbattimento delle imposte sui trasferimenti e di quella sostitutiva sui finanziamenti relativi gli acquisti di “prime case”, come definite dalla Nota II-bis) all’art. 1, tariffa, parte prima.

In questo articolo vogliamo offrirvi una breve ma puntuale guida su tutto quello che c’è da sapere riguardo il D.L. 73 e il bonus giovani, sottolineando anche gli aspetti problematici della sua applicazione.

 

 

 

 

Bonus e requisiti

 

L’agevolazione introdotta dal D.L. 73 è riservata ai giovani che intendono acquistare la prima casa entro il 30 giugno 2022 (attenzione perché la data è stata anticipata: inizialmente era previsto il 31 dicembre 2022).

 La forma di sostegno prevede di assorbire l’imposta di registro (il 2% sul valore rivalutato della rendita catastale), quella catastale e ipotecaria (in misura fissa di 50 € l’una).

 I soggetti rientranti nell’agevolazione, dunque, eviteranno di pagarle.

I requisiti per accedere al bonus sono i seguenti:

Per chi, invece, acquista con atto soggetto ad IVA (come per le compravendite con le società di costruzioni), l’imposta andrà in credito d’imposta, così da poterla recuperare attraverso la dichiarazione dei redditi.

“Per gli atti relativi  a  cessioni  soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito  agli  acquirenti  che non hanno ancora compiuto trentasei anni di  eta' , nell'anno  in  cui l'atto  e'  stipulato,  un  credito  d'imposta   di   ammontare   pari all'imposta   sul   valore   aggiunto   corrisposta   in    relazione all'acquisto. “

Comprare casa da un privato o da una ditta assoggettata all’Iva quindi può fare la differenza: nel primo caso, come scritto precedentemente, vengono azzerate le imposte di registro, ipotecaria e catastale; mentre rimangono da versare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

In totale si parla di circa 320 euro.

Qualora la coppia di giovani decidesse di acquistare con atto soggetto ad IVA quest'ultima andrebbe versata al rivenditore e si andrebbe a maturare un credito di imposta (articolo 64, comma 7) il quale non è rimborsabile ed è spendibile nelle seguenti categorie di spesa:

 

 

Conferma la relazione illustrativa allegata al provvedimento:

 

“Il  credito  d'  imposta  puo'   essere   portato   in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce  presentati dopo  la  data  di  acquisizione  del  credito,  ovvero  puo'  essere utilizzato in diminuzione delle imposte  sui  redditi  delle  persone fisiche   dovute   in   base   alla   dichiarazione   da   presentare successivamente  alla  data  dell'acquisto;  puo'   altresi'   essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  da'  luogo  a rimborsi.”

 

 

Dubbi sull’applicazione del D.L. 73

Il taglio ai costi indiretti, ovvero l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, catastale e sostitutiva sui finanziamenti, previsto dal decreto Sostegni bis – secondo le stime – dovrebbe portare un risparmio di circa 9 mila euro sull’acquisto della prima casa per i giovani under 36 che soddisfano i requisiti richiesti per l’accesso alla garanzia statale.

Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa , istituito nel 2013 , nel 2020 ha raccolto quasi 210 mila domande, il 60% delle quali provenienti da giovani under 35.

Inoltre i mutui richiesti dai giovani tra i 24 e i 35 anni sono saliti a 26,8% (con un incremento del 1,7% nel 2020).

Anche se il decreto è in vigore e  l’agevolazione risulta sfruttabile, vi sono delle difficoltà nell’interpretare la norma e nelle modalità di applicazione.

Il decreto legge numero 73 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio scorso, aveva previsto l’apertura immediata delle domande per richiedere la garanzia statale all’80% sul mutuo prima casa per i giovani under 36.

Tuttavia, si è convenuto un periodo di almeno 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto prima di poter richiedere le agevolazioni sull’acquisto della prima casa.

Per esempio il modulo ISEE come dovrà essere presentato? Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a recuperarlo attraverso la procedura di “cassetto digitale” oppure dovrà essere il notaio a fascicolarlo per trasmetterlo alle istituzioni?

C’è poi il discorso del versamento in sede di preliminare.

Secondo alcuni uffici territoriali una risposta che condensa la linea generale può essere la seguente:

“La nuova normativa si riferisce agli atti traslativi a titolo oneroso, ma non prende in considerazione i relativi contratti preliminari. La tassazione di questi ultimi resta pertanto invariata, con l’applicazione dell’imposta di registro in ragione dello 0,50% alla caparra confirmatoria e dell’imposta di bollo.”

È evidente che ci sia un problema su come recuperare al rogito il versato in fase di preliminare, considerato che l’agevolazione indica la totale esenzione dei versamenti per le imposte. 

La legge è entrata in vigore ma occorre attendere qualche tempo per capire come Agenzia delle Entrate e notai interpreteranno le direttive del Decreto, così da avere più chiaro come procedere per ottenere effettivamente l’agevolazione. 

Se ci dovessero essere problemi o dubbi per quanto concerne le le agevolazione del D.L. 73 vi invitiamo a contattarci, così da poter usufruire di una consulenza professionale.

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